Art. 3.

      1. Sino alla modificazione dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali resta disciplinata dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.